Art. 33.
(Trattazione in camera di consiglio).

      1. La causa è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti costituite non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza, anche inserita nel ricorso o nell'atto di costituzione, da depositare nella segreteria

 

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e da notificare alle altre parti costituite entro il termine perentorio di cui all'articolo 32, comma 2. L'istanza è valida se viene spedita entro il citato termine.
      2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni, di diritto e di merito, della causa.
      3. Della trattazione in camera di consiglio è redatto processo verbale dal segretario.